Cassazione, ordinanza n. 21632/2026: l’inerenza va valutata in senso qualitativo e l’eccessiva onerosità non basta a riqualificare i costi
Oggetto: Deducibilità dei costi di sponsorizzazione — inerenza qualitativa e differenza rispetto alle spese di rappresentanza (Cass., ord. n. 21632 del 24 giugno 2026)
| IN ESTREMA SINTESI Con l’ordinanza n. 21632 del 24 giugno 2026 la Cassazione, accogliendo il ricorso di una Srl contro l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito che l’inerenza dei costi di sponsorizzazione va intesa in senso qualitativo — come beneficio potenziale e anche indiretto per l’attività d’impresa — e non in senso quantitativo. La sola contestazione dell’eccessiva onerosità della spesa non è sufficiente a trasformare la sponsorizzazione in spesa di rappresentanza a deducibilità limitata. |
1 La vicenda e la contestazione dell’Agenzia
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato da una Srl, disconoscendo i costi sostenuti per la sponsorizzazione — con il marchio aziendale — di un’associazione sportiva dilettantistica: secondo l’Ufficio non si trattava di spese di pubblicità, bensì di spese di rappresentanza ex art. 108, comma 2, del TUIR, come tali deducibili solo parzialmente.
Le spese di sponsorizzazione rientrano invece, di regola, tra le spese di pubblicità, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Dopo la soccombenza nei due gradi di merito, la società ha censurato in Cassazione il fatto che l’Agenzia non avesse mai svolto un’effettiva valutazione dell’inerenza dei costi, limitandosi a contestarne l’entità.
2 La presunzione legale per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche
La giurisprudenza di legittimità ricorda che le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria (e non di rappresentanza), a condizione che:
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- sia rispettato il limite quantitativo di spesa (200.000 euro annui);
- la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
| EFFETTO DELLA NORMA Chi sponsorizza una squadra o una società sportiva lo fa, di regola, per pubblicizzare il proprio marchio e creare i presupposti per penetrare sul mercato, con ricadute — immediate o mediate — sui ricavi: rispetto a questa finalità può porsi, al più, un problema di inerenza. |
3 Inerenza qualitativa, non quantitativa
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, l’inerenza dei costi di sponsorizzazione all’attività d’impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale — anche in proiezione futura — e non in senso meramente quantitativo, quale utilità, concreto vantaggio o incremento misurabile. È dunque esclusa ogni valutazione in termini di congruità economica della spesa.
Nel caso di specie i costi erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare i prodotti della società. L’Agenzia si era limitata a contestare l’eccessiva onerosità dei costi — mettendone in discussione l’adeguatezza rispetto al ritorno commerciale — e su questa base li aveva riqualificati come spese di rappresentanza nei limiti dell’art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986, senza però mai porre la questione dell’inerenza delle spese complessivamente sostenute.
| PUNTO DI ATTENZIONE PER L’AZIENDA Il principio è favorevole al contribuente, ma la deducibilità piena presuppone una sponsorizzazione documentata: è essenziale conservare contratto di sponsorizzazione, evidenze dell’attività promozionale effettivamente svolta (foto, materiali, striscioni, loghi su divise e canali social) e riscontri dei pagamenti tracciati. |
4 Indicazioni operative
| SUPPORTO OPERATIVO DELLO STUDIO Lo Studio è a disposizione per: – verificare il corretto inquadramento dei contratti di sponsorizzazione in essere (pubblicità vs rappresentanza); – predisporre o rivedere i contratti con le ASD, assicurando il rispetto delle condizioni della presunzione legale; – assistere l’impresa in caso di contestazioni fondate sulla sola antieconomicità della spesa, alla luce del nuovo orientamento. |
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
– Cass., ord. 24 giugno 2026, n. 21632 — Inerenza qualitativa dei costi di sponsorizzazione
– Art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 — Presunzione di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore di ASD
– Art. 108, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — Spese di rappresentanza
Lo Studio invita le imprese che sostengono costi di sponsorizzazione — in particolare verso associazioni sportive dilettantistiche — a una verifica della documentazione contrattuale e probatoria a supporto, e resta a disposizione per ogni approfondimento.
Verona, lì 7 luglio 2026
Dott. Emanuele Bagni
Consulente Aziendale
