Bancarotta fraudolenta: quando il professionista rischia il concorso nel reato

Cassazione, sentenza n. 18599 del 22 maggio 2026 — i confini tra consulenza tecnica e responsabilità penale

Data: 7 luglio 2026

Oggetto: responsabilità del professionista per concorso in bancarotta fraudolenta: criteri di imputazione, elemento soggettivo e profili di attenzione operativa

IN ESTREMA SINTESI Con la sentenza n. 18599 del 22 maggio 2026 la Corte di Cassazione ribadisce che il consulente il quale opera direttamente sui conti della società, compiendo operazioni o pagamenti distrattivi, risponde di concorso in bancarotta fraudolenta, ma solo se agisce nella consapevolezza che la propria condotta rechi pregiudizio ai creditori. –  La sola consulenza tecnica non è mai fonte di responsabilità concorsuale –  Il rischio sorge quando il professionista travalica il proprio ruolo: gestione di fatto, contributo materiale o morale all’illecito –  La negligenza non basta: è necessario il dolo

Il caso deciso dalla Cassazione

Nel caso esaminato, il professionista — commercialista della società — curava la contabilità, redigeva i bilanci e disponeva di un’ampia delega a operare sui conti correnti sociali. Tale delega era stata utilizzata per incassare assegni e disporre bonifici e prelievi di contanti per sé, per l’amministratore e in favore di società prive di qualsiasi credito verso la fallita.

Queste operazioni, compiute dal professionista in prima persona e in autonomia, sono state ritenute obiettivamente distrattive e, come tali, integranti il delitto di bancarotta fraudolenta. La pronuncia non intende imputare ai professionisti le condotte illecite dei clienti, ma applicare le regole generali del concorso di persone nel reato.

I due canali di rischio per il professionista

La bancarotta è un reato proprio, punibile solo se commesso da chi riveste specifiche qualifiche soggettive (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o institori, ai sensi degli artt. 329, 330 e 333 del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019). La medesima condotta materiale, realizzata da un soggetto privo di qualifica, sarebbe penalmente irrilevante o configurerebbe altro reato (Cass. 6314/2026). Tuttavia, in forza dell’art. 117 c.p., la punibilità può estendersi a chi concorra nel reato con il soggetto qualificato. I canali di incriminazione sono due:

  1. Amministratore di fatto — estensione in via di fatto della qualifica soggettiva, alle condizioni dell’art. 2639 c.c., applicabile anche ai reati fallimentari (Cass. 19974/2026 e 20180/2026):

–  va provato l’esercizio continuativo — non episodico né occasionale — dei poteri tipici inerenti alla carica

  • Concorso dell’extraneus — se il professionista non è qualificabile come amministratore o liquidatore di fatto, valgono le norme generali sul concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.):

–  l’estraneo concorre se presta un contributo apprezzabile, materiale o morale, che renda il reato più agevole o ne aumenti le possibilità di riuscita (causalità agevolatrice o di rinforzo, Cass. 43569/2019)

IL CONFINE DELLA CONSULENZA TECNICA Non concorre mai nel reato il professionista che si limita a fornire la propria consulenza tecnica. Concorre solo chi travalica tale confine: consigli sui mezzi giuridici per sottrarre i beni ai creditori (concorso morale), assistenza all’impresa nei relativi atti (concorso materiale), attività volte a garantire l’impunità o a rafforzare il progetto delittuoso con ausilio e preventive rassicurazioni (Cass. 8579/2025, 18677/2021, 8276/2016, 8349/2015).

L’elemento soggettivo: quando sussiste il dolo

L’incriminazione come extraneus richiede la volontà di fornire un apporto alla condotta del soggetto qualificato, con la consapevolezza che ciò determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Non è invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto (Cass. 19282/2026, che richiama le pronunce 26501/2021 e 4710/2019; si veda anche la 8615/2026).

Nella sentenza 18599/2026 la Corte non presume il dolo in base alla mera responsabilità di posizione: lo ritiene sussistente perché il commercialista, oltre a essere delegato a operare sui conti, teneva la contabilità e redigeva i bilanci (dai quali emergevano ritardati pagamenti), disponendo così di un punto di osservazione e di un patrimonio conoscitivo privilegiati.

DA RICORDARE La semplice negligenza o superficialità del professionista non basta per il concorso in bancarotta: in tali casi ricorre semmai una condotta colposa che, seppure deontologicamente o civilmente rilevante, non integra il dolo richiesto dalla norma penale (Cass. 37640/2024).

Profili di attenzione operativa

Alla luce dei principi richiamati, nei rapporti tra impresa e consulenti è opportuno presidiare con attenzione i seguenti aspetti:

  • Deleghe bancarie: l’operatività diretta e autonoma del consulente sui conti sociali è l’indice di rischio più severo emerso dalla giurisprudenza
  • Perimetro dell’incarico: mantenere l’attività entro i confini della consulenza tecnica, evitando ruoli gestori di fatto esercitati in via continuativa
  • Situazioni di tensione finanziaria: in presenza di segnali di crisi, la posizione informativa privilegiata del consulente eleva il livello di attenzione richiesto sulle operazioni potenzialmente pregiudizievoli per i creditori

▪  Cass. pen., sent. 18599/2026 (22 maggio 2026) — concorso del consulente operante sui conti sociali

▪  Artt. 329, 330, 333 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) — soggetti attivi dei reati di bancarotta

▪  Art. 2639 c.c. — estensione delle qualifiche soggettive (amministratore di fatto)

▪  Artt. 110 e 117 c.p. — concorso di persone nel reato e reati propri

▪  Cass. 6314/2026, 19282/2026, 19974/2026, 20180/2026, 8615/2026, 37640/2024 — giurisprudenza richiamata

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento sui profili di responsabilità richiamati e per la verifica dell’assetto delle deleghe e degli incarichi professionali in essere, anche alla luce di eventuali situazioni di tensione finanziaria dell’impresa.

Dott. Emanuele Bagni

Consulente Aziendale

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