AdER pubblica esiti, importi e moduli di pagamento — Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026
Data: 24 giugno 2026
Oggetto: Definizione agevolata L. 199/2025 — comunicazioni AdER, piano rate, decadenza e servizio ContiTu
IN ESTREMA SINTESI
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, nell’area riservata del proprio sito, le Comunicazioni delle somme dovute per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026. La comunicazione contiene l’esito della domanda, gli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle prime 10 rate. La prima o unica rata deve essere versata entro il 31 luglio 2026 (con tolleranza di 5 giorni, dunque entro il 5 agosto 2026). Il piano può prevedere fino a 54 rate bimestrali in 9 anni, con rata minima di 100 euro e interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
1 Le Comunicazioni delle Somme Dovute: cosa contengono
Con comunicato stampa del 23 giugno 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, nell’area riservata del sito istituzionale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, le Comunicazioni delle somme dovute per tutti i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026.
La Comunicazione delle somme dovute contiene:
l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda;
un prospetto di sintesi con i carichi inseriti nella domanda;
gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate;
i moduli di pagamento delle prime 10 rate del piano.
Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di 10 rate, i moduli di pagamento relativi alle rate successive alla decima saranno resi disponibili nell’area riservata del sito. Solo per i contribuenti che hanno presentato la domanda tramite l’area pubblica, tali moduli saranno anche inviati al domicilio indicato, prima della scadenza dell’undicesima rata.
DEBITI NON DEFINIBILI — ATTENZIONE
In presenza nella domanda di adesione di debiti “non definibili”, la Comunicazione darà evidenza delle motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta per quei carichi specifici. La presenza di debiti non definibili non pregiudica l’accoglimento per gli altri carichi definibili inclusi nella medesima domanda.
2 Come ricevere la Comunicazione: area riservata o area pubblica
Modalità di presentazione della domanda Come si riceve la Comunicazione
Domanda presentata tramite area RISERVATA del sito AdER Comunicazione disponibile esclusivamente nell’area riservata (accesso con SPID, CIE, CNS o credenziali AdE)
Domanda presentata tramite area PUBBLICA del sito AdER Comunicazione presente nell’area riservata E inviata anche a mezzo raccomandata o PEC al domicilio indicato in fase di adesione
ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
I privati accedono all’area riservata del sito AdER con SPID, CIE o CNS. I professionisti e le imprese possono utilizzare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). Il percorso per visualizzare la comunicazione è: area riservata > Definizioni agevolate > Comunicazione delle somme dovute.
3 Cosa si paga — la definizione agevolata
La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando unicamente:
le somme dovute a titolo di capitale;
le spese per le procedure esecutive eventualmente avviate;
i diritti di notifica.
Voce Si paga?
Capitale (imposta/contributo originario) SI
Rimborso spese procedure esecutive SI
Diritti di notifica SI
Interessi iscritti a ruolo NO
Sanzioni NO
Interessi di mora NO
Aggio NO
Sanzioni civili (su crediti previdenziali INPS) NO
Interessi e aggio su sanzioni CdS (Prefetture) NO
AMBITO APPLICATIVO — CARICHI DEFINIBILI
Rientrano nella Rottamazione-quinquies: (1) imposte derivanti da controlli automatici e formali (artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/73; artt. 54-bis, 54-ter DPR 633/72); (2) contributi INPS da omesso versamento (esclusi quelli da accertamento); (3) sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada irrogate dalle Prefetture. Sono inclusi anche i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute o della Rottamazione-quater per la quale si sono persi i benefici al 30 settembre 2025.
4 Il piano di pagamento e le scadenze
I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un’unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. La rata minima non può essere inferiore a 100 euro: qualora il numero di rate scelto comportasse rate di importo inferiore, il numero delle rate sarà ridotto d’ufficio.
Rata Scadenza
Unica soluzione / Prima rata 31 luglio 2026
Seconda rata 30 settembre 2026
Terza rata 30 novembre 2026
4a – 51a rata 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno dal 2027
52a rata 31 gennaio 2035
53a rata 31 marzo 2035
54a (ultima) rata 31 maggio 2035
INTERESSI SUL RATEALE
In caso di pagamento rateale si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non sono dovuti interessi sulla prima rata né in caso di pagamento in unica soluzione. Le date di scadenza esatte per ciascun piano sono riportate sulla Comunicazione delle somme dovute ricevuta da AdER.
5 Il servizio ContiTu — pagare solo alcune cartelle
Se la domanda di adesione è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella Comunicazione, è possibile utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito di AdER.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto e richiedere i nuovi moduli di pagamento con importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione. Per utilizzare il servizio occorre indicare: codice fiscale dell’intestatario, numero e data della Comunicazione, indirizzo e-mail e il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
ATTENZIONE — CARTELLE NON INSERITE NELLA RIMODULAZIONE
Per i debiti riportati nella Comunicazione che non vengono inseriti nella rimodulazione tramite ContiTu, la Rottamazione-quinquies non produce effetti e AdER riprenderà le azioni di recupero su quei carichi.
6 Decadenza dalla definizione agevolata
La Rottamazione-quinquies risulta inefficace (con conseguente decadenza dal beneficio) nei seguenti casi:
mancato, insufficiente o tardivo versamento (oltre 5 giorni) dell’unica rata scelta;
mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive (in caso di pagamento rateale);
mancato, insufficiente o tardivo versamento (oltre 5 giorni) dell’ultima rata del piano.
Ipotesi Tolleranza di 5 giorni? Conseguenza
Unica rata — pagamento oltre il 31/7/2026 SI (entro il 5/8/2026) Oltre i 5 giorni: decadenza
Rata intermedia (non ultima) non versata NO — 1 rata saltata tollerata La rata successiva copre quella saltata
2 rate non consecutive non versate NO Decadenza immediata
Ultima rata — pagamento tardivo oltre 5 giorni SI (5 giorni) Oltre i 5 giorni: decadenza
CONSEGUENZE DELLA DECADENZA
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies: (1) i versamenti già effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute; (2) riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza con avvio di nuove procedure cautelari o esecutive; (3) i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973.
7 Effetti sulla presentazione della domanda — sospensione delle procedure
Per i debiti “definibili” inseriti nella domanda di adesione, AdER non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà quelle già avviate (salvo che non sia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo). Fermi amministrativi e ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda restano in essere.
Il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis DPR n. 602/1973 e potrà ottenere il DURC (documento unico di regolarità contributiva) per i debiti definibili.
RATEIZZAZIONI IN CORSO
Per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sono sospesi fino al 31 luglio 2026 (scadenza della prima o unica rata). Alla stessa data del 31 luglio 2026, le rateizzazioni in corso relative ai debiti per i quali la Rottamazione-quinquies è stata accolta sono automaticamente revocate. Nel caso in cui lo stesso piano di dilazione comprenda anche debiti non rottamabili, il contribuente dovrà continuare a versare le relative rate tramite il servizio Paga online del sito AdER o recandosi agli sportelli.
Verona lì, 24 GIUGNO 2026
