Definite le misure per il periodo d’imposta 2025 — Comunicato MEF e Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2026
IN ESTREMA SINTESI
Il MEF, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fissato le deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025. La deduzione è pari a 48 euro per ogni giorno di trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune sede dell’impresa; scende a 16,80 euro (35% di 48 euro) per i trasporti effettuati all’interno del Comune. L’Agenzia delle Entrate ha contestualmente fornito le istruzioni per la corretta compilazione dei modelli Redditi 2026 PF e SP.
1 Quadro normativo di riferimento
La deduzione forfetaria per spese non documentate a favore degli autotrasportatori trova il proprio fondamento nell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La disposizione riconosce agli imprenditori individuali che effettuano personalmente l’attività di autotrasporto merci per conto di terzi una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa, in luogo della deduzione analitica delle spese non documentate sostenute nell’esercizio dell’attività.
La misura della deduzione è determinata annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle risorse disponibili. Per il periodo d’imposta 2025, le misure sono state rese note con comunicato stampa del 23 giugno 2026.
SOGGETTI BENEFICIARI
La deduzione forfetaria spetta agli imprenditori individuali che effettuano personalmente trasporti di merci per conto di terzi. Non spetta alle società né ai casi in cui il trasporto non sia effettuato direttamente dall’imprenditore. Si ricorda che la deduzione è alternativa — e non cumulabile — con la deduzione analitica delle medesime spese.
2 Le misure delle deduzioni per il periodo d’imposta 2025
Per il periodo d’imposta 2025 sono stabilite le seguenti misure di deduzione forfetaria:
Tipo di trasporto Misura della deduzione Condizioni
Trasporti oltre il Comune sede dell’impresa € 48,00 per giorno Una sola volta per giorno, indipendentemente dal numero di viaggi
Trasporti all’interno del Comune sede dell’impresa € 16,80 per giorno (35% di € 48,00) Una sola volta per giorno, indipendentemente dal numero di viaggi
PUNTO DI ATTENZIONE
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi compiuti nella medesima giornata. È pertanto necessario tenere un registro giornaliero dei trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, con indicazione della data e del luogo di destinazione (dentro o fuori Comune), al fine di documentare correttamente il numero di giorni e il tipo di trasporto.
3 Compilazione della dichiarazione dei redditi — Modelli Redditi 2026
Con comunicato stampa del 23 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025. La deduzione forfetaria di cui all’art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR deve essere indicata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF (persone fisiche) e SP (società di persone), come di seguito riepilogato:
Modello Quadro / Rigo Codice Tipo di deduzione
Redditi 2026 PF Quadro RF — Rigo RF55 Codice 43 Trasporti all’interno del Comune sede dell’impresa
Redditi 2026 PF Quadro RF — Rigo RF55 Codice 44 Trasporti oltre il Comune sede dell’impresa
Redditi 2026 SP Quadro RG — Rigo RG22 Codice 16 Trasporti all’interno del Comune sede dell’impresa
Redditi 2026 SP Quadro RG — Rigo RG22 Codice 17 Trasporti oltre il Comune sede dell’impresa
RIEPILOGO OPERATIVO — COME CALCOLARE L’IMPORTO DA INDICARE
Per determinare l’importo della deduzione da riportare in dichiarazione: (1) contare i giorni in cui l’imprenditore ha effettuato personalmente trasporti oltre il Comune (moltiplicare per € 48,00); (2) contare i giorni in cui ha effettuato trasporti solo all’interno del Comune (moltiplicare per € 16,80); (3) riportare i due importi separatamente nei rispettivi righi e codici del quadro RF o RG. I due tipi di trasporto vanno indicati con codici distinti anche se effettuati nello stesso giorno.
Verona li, 24 GIUGNO 2026
